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Art. 746 — Collazione d'immobili

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Art. 746. (Collazione d'immobili). La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce. Se l'immobile e' stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.

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