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Art. 739 — Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi

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Art. 739. (Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi). L'erede non e' tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorche' succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno e' discendente del donante, la sola porzione a questo donata e' soggetta a collazione.

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