Codice Civile
Art. 730 — Deferimento delle operazioni a un notaio
Art. 730. (Deferimento delle operazioni a un notaio). Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, e' fatta con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione. Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorita' giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.
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