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Art. 717 — Sospensione della divisione per ordine del giudice

ELI /it/codice-civile/art/717parte di Codice Civile
Art. 717. (Sospensione della divisione per ordine del giudice). L'autorita' giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, puo' sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredita' o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

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