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Art. 709 — Conto della gestione

ELI /it/codice-civile/art/709parte di Codice Civile
Art. 709. (Conto della gestione). L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno. Egli e' tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari. Gli esecutori testamentari, quando sono piu', rispondono solidalmente per la gestione comune. Il testatore non puo' esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilita' della gestione.

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