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Art. 706 — Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario

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Art. 706. (Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario). Il testatore puo' disporre che l'esecutore testamentario, quando non e' un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredita'. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733. Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

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