Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 704
Codice Civile

Art. 704 — Rappresentanza processuale

ELI /it/codice-civile/art/704parte di Codice Civile
Art. 704. (Rappresentanza processuale). Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredita' devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facolta' d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e puo' esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 703 Art. 705 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.