Codice Civile
Art. 704 — Rappresentanza processuale
Art. 704. (Rappresentanza processuale). Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredita' devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facolta' d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e puo' esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.
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