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Art. 698 — Usufrutto successivo

ELI /it/codice-civile/art/698parte di Codice Civile
Art. 698. (Usufrutto successivo). La disposizione, con la quale e' lasciato a piu' persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualita', ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.

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