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Art. 658 — Legato di credito o di liberazione da debito

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Art. 658. (Legato di credito o di liberazione da debito). Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore. L'erede e' soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

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