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Art. 655 — Legato di cosa da prendersi da certo luogo

ELI /it/codice-civile/art/655parte di Codice Civile
Art. 655. (Legato di cosa da prendersi da certo luogo). Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perche' erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

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