Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 636
Codice Civile

Art. 636 — Divieto di nozze

ELI /it/codice-civile/art/636parte di Codice Civile
Art. 636. (Divieto di nozze). E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori. Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non puo' goderne che durante il celibato o la vedovanza.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 635 Art. 637 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.