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Art. 63 — Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente

ELI /it/codice-civile/art/63parte di Codice Civile
Art. 63. (Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente). Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

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