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Art. 616 — Testamento a bordo di aeromobile

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Art. 616. (Testamento a bordo di aeromobile). Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615. Il testamento e' ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando e' possibile, di due testimoni. Le attribuzioni delle autorita' marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorita' aeronautiche. Il testamento e' annotato sul giornale di rotta.

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