Codice Civile
Art. 608 — Ritiro di testamento segreto od olografo
Art. 608. (Ritiro di testamento segreto od olografo). Il testamento segreto e il testamento olografo che e' stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano. A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale e' sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non puo' sottoscrivere, se ne fa menzione. Quando il testamento e' depositato in un pubblico archivio, il verbale e' redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo. Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.
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