Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 59
Codice Civile

Art. 59 — Termine per la rinnovazione dell'istanza

ELI /it/codice-civile/art/59parte di Codice Civile
Art. 59. (Termine per la rinnovazione dell'istanza). L'istanza, quando e' stata rigettata, non puo' essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 58 Art. 60 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.