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Art. 588 — Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

ELI /it/codice-civile/art/588parte di Codice Civile
Art. 588. (Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare). Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualita' di erede, se comprendono l'universalita' o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualita' di legatario. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

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