Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 568
Codice Civile

Art. 568 — Successione dei genitori

ELI /it/codice-civile/art/568parte di Codice Civile
Art. 568. (Successione dei genitori). A colui che muore senza lasciare prole, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 567 Art. 569 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.