Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 557
Codice Civile

Art. 557 — Soggetti che possono chiedere la riduzione

ELI /it/codice-civile/art/557parte di Codice Civile
Art. 557. (Soggetti che possono chiedere la riduzione). La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non puo' essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Essi non possono rinunziare a questo diritto, finche' vive il donante, ne' con dichiarazione espressa, ne' prestando il loro assenso alla donazione. I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, ne' approfittarne. Non possono chiederla ne' approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 556 Art. 558 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.