Codice Civile
Art. 553 — Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
Art. 553. (Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari). Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui e' necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali pero' devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtu' di donazioni o di legati.
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