Codice Civile
Art. 549 — Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Art. 549. (Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari). Il testatore non puo' imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.
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