Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 547
Codice Civile

Art. 547 — Soddisfacimento delle ragioni del coniuge

ELI /it/codice-civile/art/547parte di Codice Civile
Art. 547. (Soddisfacimento delle ragioni del coniuge). E' in facolta' degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso. Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 546 Art. 548 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.