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Art. 545 — Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali

ELI /it/codice-civile/art/545parte di Codice Civile
Art. 545. (Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali). Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata e' della meta' del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono piu'. La quota e' ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.

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