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Codice Civile

Art. 527 — Sottrazione di beni ereditari

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Art. 527. (Sottrazione di beni ereditari). I chiamati all'eredita', che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredita' stessa, decadono dalla facolta' di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.

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