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Art. 524 — Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

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Art. 524. (Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori). Se taluno rinunzia, benche' senza frode, a un'eredita' con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredita' in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

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