Codice Civile
Art. 521 — Retroattivita' della rinunzia
Art. 521. (Retroattivita' della rinunzia). Chi rinunzia all'eredita' e' considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Il rinunziante puo' tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
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