Codice Civile
Art. 510 — Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
Art. 510. (Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati). L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario e' compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
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