Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 503
Codice Civile

Art. 503 — Liquidazione promossa dall'erede

ELI /it/codice-civile/art/503parte di Codice Civile
Art. 503. (Liquidazione promossa dall'erede). Anche quando non vi e' opposizione di creditori o di legatari, l'erede puo' valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti. Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 502 Art. 504 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.