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Art. 498 — Liquidazione dell'eredita' in caso di opposizione

ELI /it/codice-civile/art/498parte di Codice Civile
Art. 498. (Liquidazione dell'eredita' in caso di opposizione). Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non puo' eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' nell'interesse di tutti i creditori e legatari. A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito. L'invito e' spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali e' noto il domicilio o la residenza ed e' pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.

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