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Art. 494 — Omissioni o infedelta' nell'inventario

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Art. 494. (Omissioni o infedelta' nell'inventario). Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredita', o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passivita' non esistenti.

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