Codice Civile
Art. 488 — Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorita' giudiziaria
Art. 488. (Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorita' giudiziaria). Il chiamato all'eredita',che non e' nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, e' considerato erede puro e semplice. L'autorita' giudiziaria puo' accordare una dilazione.
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