Codice Civile
Art. 486 — Poteri
Art. 486. (Poteri). Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, puo' stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredita'. Se non compare, l'autorita' giudiziaria nomina un curatore all'eredita' affinche' la rappresenti in giudizio.
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