Codice Civile
Art. 477 — Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
Art. 477. (Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione). La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredita' faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredita'.
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