Codice Civile
Art. 457 — Delazione dell'eredita'
Art. 457. (Delazione dell'eredita'). L'eredita' si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
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