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Art. 445 — Decorrenza degli alimenti

ELI /it/codice-civile/art/445parte di Codice Civile
Art. 445. (Decorrenza degli alimenti). Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

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