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Codice Civile

Art. 417 — Istanza d'interdizione o d'inabilitazione

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Art. 417. (Istanza d'interdizione o d'inabilitazione). L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potesta' o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

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