Codice Civile
Art. 391 — Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare
Art. 391. (Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare). Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo' essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta' o del tutore. L'emancipazione puo' essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non puo' accordare l'emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potesta', salvo che concorrano gravissime ragioni.
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