Codice Civile
Art. 364 — Contenuto dell'inventario
Art. 364. (Contenuto dell'inventario). Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalita' stabilite nel codice di procedura civile.
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