Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 36
Codice Civile

Art. 36 — Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

ELI /it/codice-civile/art/36parte di Codice Civile
Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 35 Art. 37 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.