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Codice Civile

Art. 336 — Procedimento

ELI /it/codice-civile/art/336parte di Codice Civile
Art. 336. (Procedimento). I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso della madre, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessita' il giudice tutelare puo' adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio, riferendone al pubblico ministero.

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