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Art. 332 — Reintegrazione nella patria potesta'

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Art. 332. (Reintegrazione nella patria potesta'). Il tribunale puo' reintegrare nella patria potesta' il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza fu pronunziata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

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