Codice Civile
Art. 324 — Usufrutto legale
Art. 324. (Usufrutto legale). Il padre ha l'usufrutto dei beni del figlio finche' esercita la patria potesta', salvo quanto e' disposto nell'art. 328. Non sono soggetti ad usufrutto legale: 1) i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, ufficio, impiego, professione o arte o in altro modo separatamente col proprio lavoro o con la propria industria; 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione; 3) i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto pei beni spettanti al figlio a titolo di legittima; 4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' del padre.
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