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Codice Civile

Art. 321 — Accettazione di eredita' e donazioni

ELI /it/codice-civile/art/321parte di Codice Civile
Art. 321. (Accettazione di eredita' e donazioni). Se il padre non puo' o non vuole accettare le eredita' devolute ai figli nati o nascituri e le donazioni ad essi fatte, le eredita' e le donazioni possono essere accettate, previa autorizzazione del giudice tutelare, dalla madre o da qualunque ascendente. Quando manca l'accettazione della madre o dell'ascendente, il tribunale, su richiesta del figlio stesso o di alcuno dei parenti o anche su istanza del pubblico ministero, puo' autorizzare l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre.

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