Codice Civile
Art. 318 — Abbandono della casa paterna
Art. 318. (Abbandono della casa paterna). Il figlio non puo' abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli ha destinata. Qualora se ne allontani senza permesso, il padre puo' richiamarlo, ricorrendo, se e' necessario, al giudice tutelare.
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