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Art. 316 — Esercizio della patria potesta'

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Art. 316. (Esercizio della patria potesta'). Il figlio e' soggetto alla potesta' dei genitori sino all'eta' maggiore o all'emancipazione. Questa potesta' e' esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa e' esercitata dalla madre.

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