Codice Civile
Art. 312 — Accertamenti della corte di appello
Art. 312. (Accertamenti della corte di appello). La corte, assunte le opportune informazioni e sentiti i genitori dell'adottante, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se colui che vuole adottare ha buona fama; 3) se l'adozione conviene all'adottando.
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