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Art. 301 — Patria potesta' e amministrazione dei beni

ELI /it/codice-civile/art/301parte di Codice Civile
Art. 301. (Patria potesta' e amministrazione dei beni). La patria potesta' sull'adottato spetta all'adottante. Questi ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di educarlo e di istruirlo conformemente a quanto e' prescritto dell'art. 147. Se la moglie adotta il figlio del proprio marito, l'esercizio della patria potesta' spetta al marito. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione e istruzione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 382.

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