Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 296
Codice Civile

Art. 296 — Consenso per l'adozione

ELI /it/codice-civile/art/296parte di Codice Civile
Art. 296. (Consenso per l'adozione). Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. Se l'adottando non ha compiuto gli anni diciotto, il consenso e' dato dal suo legale rappresentante; se ha compiuto gli anni diciotto, ma non ancora gli anni ventuno, il rappresentante legale deve dare il suo assenso. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 295 Art. 297 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.