Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2957
Codice Civile

Art. 2957 — Decorrenza delle prescrizioni presuntive

ELI /it/codice-civile/art/2957parte di Codice Civile
Art. 2957. (Decorrenza delle prescrizioni presuntive). Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2956 Art. 2958 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.