Codice Civile
Art. 2954 — Prescrizione di sei mesi
Art. 2954. (Prescrizione di sei mesi). Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
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