Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2954
Codice Civile

Art. 2954 — Prescrizione di sei mesi

ELI /it/codice-civile/art/2954parte di Codice Civile
Art. 2954. (Prescrizione di sei mesi). Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2953 Art. 2955 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.