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Art. 2945 — Effetti e durata dell'interruzione

ELI /it/codice-civile/art/2945parte di Codice Civile
Art. 2945. (Effetti e durata dell'interruzione). Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.

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